Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 feb 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «famiglia»: una persona che vive sola o un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa unità abitativa e condividono le spese, in particolare per l’acquisto comune dei prodotti di prima necessità. La definizione non comprende i membri di convivenze come ospedali, case di cura o di riposo, carceri, caserme, istituzioni religiose, pensioni o case dello studente;
2) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita ad amici e parenti, affari e motivi professionali, cure mediche o pellegrinaggi religiosi oppure, in mancanza, il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri.
Sono considerate come dimoranti abitualmente nell’area geografica in questione soltanto le persone:
a)
che hanno vissuto nel luogo di dimora abituale per un periodo continuativo di almeno 12 mesi prima della data di riferimento; oppure
b)
che si sono stabilite nel luogo di dimora abituale durante i 12 mesi precedenti la data di riferimento con l’intenzione di rimanervi per almeno un anno.
Laddove le circostanze di cui alla lettera a) o b) non possano essere determinate, per «residenza abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;
3) «microdati»: osservazioni o misurazioni non aggregate di caratteristiche di singole unità;
4) «metadati»: dati che definiscono e descrivono altri dati e processi di produzione statistica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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