Art. 6

Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato

In vigore dal 18 feb 2013
Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, il consumo annuo di acqua, il consumo annuo di energia e il livello di potenza sonora dichiarati nonché la classe di efficienza energetica e la dispersione dei serbatoi per l'acqua calda dichiarata, conformemente alla procedura stabilita nell’allegato IX.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2013/812 — Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato | Portale Normativo