Art. 2
In vigore dal 18 feb 2013
1. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (17), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati all’, va ridotto di una percentuale che corrisponda all’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
2. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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