Art. 1
In vigore dal 18 feb 2013
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo, denominato «etanolo combustibile», ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l’alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante, originario degli Stati Uniti d’America e attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00 , ex 2207 20 00 , ex 2208 90 99 , ex 2710 12 21 , ex 2710 12 25 , ex 2710 12 31 , ex 2710 12 41 , ex 2710 12 45 , ex 2710 12 49 , ex 2710 12 51 , ex 2710 12 59 , ex 2710 12 70 , ex 2710 12 90 , ex 3814 00 10 , ex 3814 00 90 , ex 3820 00 00 e ex 3824 90 97 (codici TARIC 2207 10 00 12, 2207 20 00 12, 2208 90 99 12, 2710 12 21 11, 2710 12 25 92, 2710 12 31 11, 2710 12 41 11, 2710 12 45 11, 2710 12 49 11, 2710 12 51 11, 2710 12 59 11, 2710 12 70 11, 2710 12 90 11, 3814 00 10 11, 3814 00 90 71, 3820 00 00 11 e 3824 90 97 67).
2. Il tasso del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 è di 62,3 EUR per tonnellata netta. Il dazio antidumping è applicabile in proporzione al tenore totale, in peso, di alcool etilico puro ottenuto a partire da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) nel prodotto (tenore di bioetanolo).
3. I prodotti descritti al paragrafo 1 sono esonerati dal dazio antidumping definitivo se non sono destinati ad essere utilizzati come carburanti. L’esonero è subordinato alle condizioni di cui alle disposizioni dell’Unione europea in materia al fine del controllo doganale della destinazione di queste merci (cfr. gli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione).
4. Se le merci vengono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
5. Salvo indicazione contraria, sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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