Art. 1

Pagamento del contributo

In vigore dal 18 feb 2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 è modificato come segue: 1) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Pagamento del contributo Il saldo del contributo finanziario dell’Unione ai programmi di lavoro è versato ai laboratori dopo la presentazione delle relazioni tecniche e finanziarie di cui all’articolo 11, paragrafo 1 e dopo la loro approvazione da parte della Commissione.» 2) Al capo II il titolo è sostituito dal seguente: «CAPO II ATTIVITÀ DEI LABORATORI » 3) L’articolo 9 è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Definizioni »; b) È aggiunto il seguente paragrafo: «Un seminario è definito come un appuntamento annuale dedicato all’informazione e al coordinamento, al quale i laboratori invitano tutti i laboratori nazionali di riferimento.» 4) Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 10 Ammissibilità 1.   Nell’ambito del programma di lavoro dei laboratori sono ammissibili le spese per le voci seguenti: a) personale destinato alle attività dei laboratori; b) subforniture; c) beni strumentali; d) beni di consumo; e) spedizione di campioni per test comparativi; f) missioni; g) seminari ai quali è stato invitato almeno un partecipante per Stato membro; h) attività di formazione; i) riunioni; j) spese generali. 2.   Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al rimborso nei limiti fissati nella decisione di finanziamento annuale e in base alle regole di ammissibilità di cui agli allegati II e IV. 3.   Per aumentare il bilancio di una delle voci di cui al paragrafo 1 di oltre il 10 %, senza tuttavia superare l’importo totale dei costi ammissibili previsti nella decisione di finanziamento annuale, i laboratori presentano alla Commissione una richiesta scritta di approvazione in via preliminare. Articolo 11 Presentazione delle relazioni sul programma di lavoro dei laboratori 1.   Entro il 31 marzo dell’anno civile “n + 2” i laboratori presentano alla Commissione le seguenti relazioni: a) una copia cartacea e una elettronica della relazione finanziaria relativa all’attuazione del programma di lavoro per l’anno civile precedente redatto in conformità degli allegati III a) e III b); b) una relazione tecnica sulle loro attività, certificata dal direttore tecnico del laboratorio. 2.   La Commissione può ridurre il contributo finanziario dell’Unione se al 31 dicembre dell’anno civile per il quale è stato approvato, il programma di lavoro non è stato svolto o è stato svolto in modo mediocre.» 5) All’articolo 12, il paragrafo 2 è soppresso 6) L’articolo 13 è soppresso 7) Il capo III è soppresso 8) L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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