Art. 1

In vigore dal 13 feb 2013
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato: (1) all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma: «La Commissione può invitare esperti di altri paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 ad assistere alla verifica in loco in qualità di osservatori.»; (2) all’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, è aggiunta la seguente lettera c): «c) avere verificato, per gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, che i prodotti scortati dal certificato e, nel caso dei prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi, che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati certificati da un’autorità od organismo di controllo di un paese terzo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o da un’autorità od organismo di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di tale regolamento oppure sono stati prodotti e certificati nell’Unione in conformità al regolamento suddetto. Su richiesta della Commissione o dell’autorità competente di uno Stato membro, detta autorità o detto organismo mette a disposizione quanto prima l’elenco di tutti gli operatori della catena di produzione del biologico nonché l’elenco delle autorità od organismi di controllo competenti sotto il cui controllo tali operatori hanno posto la loro attività.»; (3) l’articolo 15 è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, l’importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un’autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi di controllo, le autorità di controllo e le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione, nonché la Commissione.»; c) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Se la Commissione, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte di uno Stato membro che la informa di sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità per quanto riguarda la conformità di prodotti biologici importati alle disposizioni di detto regolamento o del presente regolamento, notifica la comunicazione a un’autorità competente di un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o a un’autorità od organismo di controllo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, tale autorità o organismo esamina l’origine della presunta irregolarità o infrazione ed informa dell’esito dell’indagine e delle misure adottate la Commissione e lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale. Tali informazioni sono trasmesse entro 30 giorni di calendario dalla data d’invio della notifica originaria da parte della Commissione. Lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale può chiedere alla Commissione di richiedere, se necessario, informazioni supplementari da trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato. In ogni caso, dopo aver ricevuto una risposta o informazioni supplementari, lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti necessari nel sistema informatico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.»; (4) all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi, entro 15 giorni di calendario dalla data del rilascio.»; (5) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; (6) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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