Art. 2

In vigore dal 6 feb 2013
Le etichette recanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento indicano il paese d’origine nello stesso campo visivo e con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli della denominazione. L’utilizzo sulle etichette di qualsiasi bandiera, emblema, distintivo o altra rappresentazione grafica è vietato se può indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche, l’origine o la provenienza del prodotto.
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