Art. 63

Procedure di notifica

In vigore dal 5 feb 2013
Procedure di notifica 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione nome, indirizzo (anche elettronico), persone responsabili e categoria di attività di ciascun servizio tecnico che hanno designato, nonché eventuali modifiche successive di tali designazioni. L’atto di notifica indica le competenze, tra quelle elencate all’allegato I, per le quali i servizi tecnici sono stati designati. 2.   Un servizio tecnico può svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1, per conto dell’autorità di omologazione designante competente per l’omologazione solo se è stato in precedenza notificato alla Commissione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità di omologazione designanti e notificato dagli Stati membri di tali autorità di omologazione designanti indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà ai sensi dell’, paragrafo 1. 4.   Alla Commissione è notificata ogni successiva pertinente modifica della designazione. 5.   Se un’organizzazione specifica o un ente competente che svolgono un’attività non rientrante fra quelle di cui all’, paragrafo 1, devono essere designati in esecuzione di un atto elencato all’allegato I, la notifica è effettuata ai sensi del presente articolo. 6.   La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi dei servizi tecnici notificati ai sensi del presente articolo.
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Procedure di notifica (Art. 63 Regolamento (UE) 2013/167) — Testo vigente | Portale Normativo