Art. 29
Disposizioni generali
In vigore dal 5 feb 2013
Disposizioni generali
1. Il costruttore informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE di qualsiasi modifica delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione.
Tale autorità di omologazione decide quale tra le procedure stabilite dall’ è opportuno seguire.
Se necessario l’autorità di omologazione può decidere, previa consultazione del costruttore, che occorre rilasciare una nuova omologazione UE.
2. La domanda di modifica di un’omologazione UE è presentata esclusivamente all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE originaria.
3. Se l’autorità di omologazione ritiene che, per introdurre una modifica, siano necessarie nuove ispezioni o prove, ne informa il costruttore.
Le procedure di cui all’ si applicano solo se, in seguito a tali ispezioni o prove, l’autorità di omologazione conclude che le prescrizioni dell’omologazione UE continuano a essere rispettate.
Storico versioni
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