Art. 13
Obblighi dei distributori
In vigore dal 5 feb 2013
Obblighi dei distributori
1. Nel mettere a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima della messa a disposizione sul mercato, dell’immatricolazione o dell’entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente, i distributori verificano che su tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente siano apposti le marcature regolamentari o il marchio di omologazione prescritti, che essi siano accompagnati dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente sono destinati alla messa a disposizione sul mercato e che l’importatore e il costruttore abbiano adempiuto alle prescrizioni di cui all’, paragrafi 2 e 4, e all’, paragrafi 1 e 2.
3. I distributori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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