Art. 4
Manuale metodologico
In vigore dal 1 feb 2013
Manuale metodologico
1. La Commissione (Eurostat) elabora in stretta collaborazione con gli Stati membri un manuale che definisce il quadro metodologico per gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, costruiti a norma del presente regolamento. In casi debitamente giustificati, la Commissione (Eurostat) aggiorna il manuale conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato dell’SSE.
2. Nel costruire gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
3. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono a quest’ultima le informazioni necessarie a valutare la conformità degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari alle disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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