Art. 1
In vigore dal 31 gen 2013
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
1)
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell’articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente per il loro trasferimento al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;
2)
l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2013:85:oj#art-1