Art. 7

In vigore dal 29 gen 2013
Le autorità della Svizzera trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dagli organismi emittenti della Svizzera, nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. Eventuali successive modifiche dei timbri o dei nomi devono essere altresì notificate alla Commissione quanto prima possibile. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.
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