Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001

In vigore dal 24 gen 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: 1) all’articolo 5 è aggiunto il seguente punto: «k) contingenti previsti nell’allegato I, parte K.»; 2) all’articolo 6, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «nell’allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi del contingente tariffario d’importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.»; 3) all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e non più del quantitativo stabilito per il contingente per il sottoperiodo di cui all’articolo 6. Tuttavia, la domanda di titolo riguarda: a) per i contingenti di cui all’articolo 5, lettera a), non più del 10 % del quantitativo stabilito; b) per i contingenti di cui all’articolo 5, lettera k), non più del 25 % del quantitativo stabilito.»; 4) all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, le domande di titolo possono essere presentate soltanto: a) dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno successivo; b) dal 1o al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre successivo; c) dal 1o al 10 settembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre successivo.»; 5) all’articolo 19, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Per i contingenti di cui all’allegato I, parte K, l’applicazione dell’aliquota del dazio ridotto è subordinata: a) all’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica; b) alla presentazione del titolo d’importazione; e c) alla presentazione di un certificato IMA 1, conformemente all’allegato IX, rilasciato da un organismo emittente figurante nell’allegato XII e contenente i pertinenti elementi di cui all’allegato XI, comprovante l’ammissibilità e l’origine del prodotto oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 sul titolo di importazione. L’articolo 37, paragrafi 2, 3 e 4, si applica mutatis mutandis.»; 6) all’articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Nell’allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare ogni anno, i periodi del contingente tariffario di importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.»; 7) l’articolo 34 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 34 bis 1.   I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell’allegato III.A: a) il contingente n. 09.4195 (di seguito denominato parte A) è ripartito fra gli importatori dell’Unione riconosciuti a norma dell’articolo 7 e in grado di comprovare di avere effettuato importazioni nell’ambito dei contingenti 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre precedente l’anno contingentale; b) il contingente n. 09.4182 (di seguito denominato parte B) è riservato ai richiedenti: i) riconosciuti a norma delle disposizioni dell’articolo 7; e ii) in grado di comprovare che durante il periodo di 12 mesi anteriore al mese di novembre precedente l’anno contingentale hanno importato e/o esportato dall’Unione almeno 100 tonnellate di latte o di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata in almeno 4 operazioni distinte. 2.   Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto: a) dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno successivo; b) dal 1o al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre successivo; c) dal 1o al 10 settembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre successivo. 3.   Per essere ammissibili, le domande di titoli di importazione possono avere ad oggetto, per richiedente: a) per la parte A, non più del 125 % dei quantitativi di prodotti da loro importati nell’ambito dei contingenti 09.4195 o 09.4182, nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l’anno contingentale; b) per la parte B, non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo e purché siano in grado di comprovare, in modo soddisfacente per l’autorità competente dello Stato membro interessato, di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i richiedenti possono presentare domanda contemporaneamente per entrambe le parti del contingente. Devono essere presentate domande di titolo di importazione distinte per la parte A e per la parte B. 4.   Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento ai sensi dell’articolo 7 e devono recare il numero di riconoscimento dell’importatore. 5.   Le prove di cui ai paragrafi 1 e 3 sono presentate conformemente all’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Tali prove sono presentate al momento della presentazione delle domande di titoli e sono valide per l’anno contingentale di cui trattasi.»; 8) nell’allegato I si aggiunge una nuova parte K, il cui testo figura nell’allegato I del presente regolamento; 9) nell’allegato III la parte A è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; 10) nell’allegato III, parte B, le diciture relative ai numeri di contingente 09.4514 e 09.4515 sono soppresse.
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