Art. 1

In vigore dal 22 gen 2013
Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato: 1) l’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1. sono aggiunte la lettere seguenti: «g) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di esplosivi e relative apparecchiature elencati al punto 4 dell’allegato I, destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati; h) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un’autorizzazione ai sensi delle lettere g) e h) del paragrafo 1.»; 2) l’allegato III è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
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