Art. 1
In vigore dal 22 gen 2013
Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:
1)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1. sono aggiunte la lettere seguenti:
«g)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di esplosivi e relative apparecchiature elencati al punto 4 dell’allegato I, destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;
h)
la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un’autorizzazione ai sensi delle lettere g) e h) del paragrafo 1.»;
2)
l’allegato III è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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