Art. 5

TAC e loro ripartizione

In vigore dal 21 gen 2013
TAC e loro ripartizione 1.   I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I. 2.   Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto della condizione stabilita nell' e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (26) e nelle relative disposizioni di applicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:40:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo