Art. 5
TAC e loro ripartizione
In vigore dal 21 gen 2013
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto della condizione stabilita nell' e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (26) e nelle relative disposizioni di applicazione.
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