Art. 15

Trasferimenti e scambi di contingenti

In vigore dal 21 gen 2013
Trasferimenti e scambi di contingenti 1.   Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti. 2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la parte contraente interessata dell'ORGP. Quindi, la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la parte contraente interessata dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione. 3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato. 4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto ai sensi dell'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
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