Art. 1

Oggetto

In vigore dal 21 gen 2013
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali. 2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono: a) limiti di cattura per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014; b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014; c) possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR; e d) possibilità di pesca per i periodi indicati all' per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014. 3.   Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock e gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2013.
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