Art. 8
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 21 gen 2013
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:
a)
le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
b)
le catture rientrano in un contingente a disposizione dell’UE che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell’UE non è ancora esaurito.
Storico versioni
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