Art. 3

Definizioni

In vigore dal 21 gen 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   "nave UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione; b)   "acque UE": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d’oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato; c)   "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno; d)   "contingente": la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro; e)   "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; f)   "apertura di maglia": l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 (13); g)   "registro della flotta peschereccia UE": il registro istituito dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002; h)   "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009; i)   "valutazioni analitiche": una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:39:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo