Art. 1
In vigore dal 17 gen 2013
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è uguale o inferiore a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98) e originari della Russia e della Turchia.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:
Paese
Società
Dazio antidumping (%)
Codice addizionale TARIC
Russia
Tutte le società
23,8
—
Turchia
RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul
9,6
B295
SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul
2,9
B296
UNIFIT BORU BAĞLANTI ELEM. END. MAM. SAN. VE TİC. AȘ, Tuzla, Istanbul
12,1
B297
Tutte le altre società
16,7
B999
3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:78:oj#art-1