Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009

In vigore dal 17 gen 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato: 1) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri che istituiscono un programma “Frutta nelle scuole” possono chiedere gli aiuti di cui all’articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per uno o più periodi compresi tra il 1o agosto e il 31 luglio, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno in cui ha inizio il primo periodo. La strategia è corredata di una domanda di aiuto contenente le seguenti informazioni: a) la quota di ripartizione indicativa degli aiuti di cui al paragrafo 3, riportata nell’allegato II del presente regolamento, espressa in euro; b) la capacità di utilizzare una quota maggiore di quella risultante dalla ripartizione indicativa di cui al paragrafo 3, riportata nell’allegato II; c) se non viene dichiarata la capacità di utilizzare fondi supplementari come indicato alla lettera b), occorre precisare l’importo dell’aiuto richiesto, espresso in euro; d) se viene dichiarata la capacità di utilizzare fondi supplementari come indicato alla lettera b), occorre precisare l’importo massimo dell’aiuto supplementare richiesto, espresso in euro; e) la dotazione complessiva richiesta. La domanda di aiuto è presentata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1). (*1)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;" b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La ridistribuzione degli aiuti unionali di cui al primo comma è effettuata in proporzione alla ripartizione indicativa iniziale di cui all’allegato II, ma entro i limiti di cui al paragrafo 5. Tuttavia, i limiti di cui al paragrafo 5 non si applicano nei primi due anni scolastici di applicazione del programma da parte di uno Stato membro.»; c) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   La ridistribuzione è limitata in funzione del livello di esecuzione degli aiuti assegnati per l’anno scolastico terminato prima della presentazione della domanda di aiuto, determinato il 15 ottobre dell’anno scolastico successivo. Il livello di esecuzione è determinato sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (*2). Si applicano i seguenti limiti: a) quando l’esecuzione dell’aiuto assegnato è inferiore o uguale al 50 % dell’importo definitivo, non è concesso alcun aiuto supplementare; b) quando l’esecuzione dell’aiuto assegnato è superiore al 50 % ma inferiore o uguale al 75 % dell’importo definitivo, l’importo massimo dell’aiuto supplementare è limitato al 50 % della quota di ripartizione indicativa; c) quando l’esecuzione dell’aiuto assegnato è superiore al 75 % dell’importo definitivo, l’importo massimo dell’aiuto supplementare non è limitato. (*2)   GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.»;" 2) all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il numero di bambini che frequentano regolarmente gli istituti scolastici aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma “Frutta nelle scuole” dello Stato membro durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto;» 3) all’articolo 12, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri valutano l’attuazione del loro programma “Frutta nelle scuole” e ne determinano l’efficacia, compreso l’impatto del programma sulle abitudini alimentari dei bambini.»; 4) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Notifiche 1.   Entro il 30 novembre dell’anno in cui termina il periodo menzionato all’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione: a) l’esito dell’esercizio di controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 1; b) i controlli in loco condotti a norma degli articoli 13 e 16 e i relativi risultati. 2.   Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all’ notifica alla Commissione la nuova strategia al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 3.   Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009. 4.   La Commissione pubblica regolarmente le strategie degli Stati membri e l’esito dei loro esercizi di controllo e valutazione.»; 5) l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento; 6) l’allegato II bis è soppresso.
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