Art. 18
Riesame
In vigore dal 15 gen 2013
Riesame
1. Entro il 2 settembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina:
a)
gli eventuali problemi riscontrati in seguito all’applicazione del presente regolamento;
b)
l’opportunità e la fattibilità di rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema in ragione del pericolo che grava sulla sicurezza pubblica a causa del terrorismo e di altre gravi attività criminali, tenendo conto delle esperienze acquisite dagli Stati membri a norma del presente regolamento, comprese tutte le lacune individuate in materia di sicurezza, e tenendo conto dei costi e dei benefici per gli Stati membri, gli operatori economici e altre parti interessate;
c)
l’opportunità e la fattibilità di un’estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento agli utilizzatori professionali, tenendo conto degli oneri imposti agli operatori economici e dell’obiettivo del presente regolamento;
d)
l’opportunità e la fattibilità dell’inclusione di precursori di esplosivi non classificati nelle disposizioni sulla segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti.
2. Entro il 2 marzo 2015 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina le possibilità di trasferire le pertinenti disposizioni sul nitrato di ammonio dal regolamento (CE) n. 1907/2006 al presente regolamento.
3. Se del caso, alla luce delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa intesa a modificare di conseguenza il presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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