Art. 16

Norme di attuazione

In vigore dal 15 gen 2013
Norme di attuazione La disposizione applicabile ai fini dell'adozione delle norme di attuazione necessarie per l'applicazione delle norme contenute nell'appendice 2A dell'allegato II (definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) e nell'appendice 2 dell'allegato I (soppressione dei dazi doganali) dell'accordo è l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
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Norme di attuazione (Art. 16 Regolamento (UE) 2013/20) — Testo vigente | Portale Normativo