Art. 13

Relazione

In vigore dal 15 gen 2013
Relazione 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, l'attuazione e il rispetto degli obblighi stabiliti dall'accordo e dal presente regolamento. 2.   La relazione comprende informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva e delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, nonché sulla chiusura delle inchieste e sui procedimenti senza adozione di misure. 3.   La relazione comprende informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione dell'accordo, anche con riguardo al rispetto degli obblighi di cui al titolo IX dell'accordo, e sulle attività dei gruppi consultivi della società civile. 4.   La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione degli scambi commerciali con la Colombia e il Perù e comprende statistiche aggiornate sulle importazioni di banane dalla Colombia e dal Perù. 5.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento. 6.   La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
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