Art. 10

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

In vigore dal 15 gen 2013
Durata e riesame delle misure di salvaguardia 1.   Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il tempo necessario a impedire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e per agevolare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo non sia prorogato a norma del paragrafo 3. 2.   Una misura di salvaguardia resta in vigore, in attesa dell'esito del riesame di cui al paragrafo 3, durante ogni periodo di proroga. 3.   La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata per due anni al massimo, purché la misura di salvaguardia continui a essere necessaria per impedire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e per agevolare l'adeguamento e purché esistano elementi di prova che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso. 4.   Ogni proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo è preceduta da un'inchiesta, su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla base dei fattori di cui all', paragrafo 5. 5.   L'avvio di un'inchiesta è pubblicato conformemente all', paragrafi 6 e 7. L'inchiesta e tutte le decisioni relative a una proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono soggette agli . 6.   La durata totale di una misura di salvaguardia non supera quattro anni, ivi incluse eventuali misure di salvaguardia provvisorie. 7.   Una misura di salvaguardia non è applicata oltre la scadenza del periodo transitorio. 8.   Nessuna misura di salvaguardia è applicata all'importazione di un prodotto già in precedenza assoggettato a una misura di tale tipo, ad eccezione di una volta per un periodo di tempo pari alla metà della durata di applicazione precedente di tale misura, purché il periodo di non applicazione sia pari ad almeno un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:19:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo