Art. 77
Disposizioni transitorie
In vigore dal 15 gen 2013
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, esso non invalida nessuna omologazione UE rilasciata a veicoli o sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prima del 1o gennaio 2016.
2. Salvo disposizione contraria, le omologazioni UE rilasciate a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in virtù degli atti di cui all’, paragrafo 1, restano valide fino alle date fissate nell’allegato IV per i tipi esistenti di veicoli.
3. In deroga al presente regolamento, i nuovi tipi di veicoli delle categorie L1e, L2e e L6e o i nuovi sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti previsti per tali tipi di veicoli continuano a essere omologati ai sensi della direttiva 2002/24/CE fino al 31 dicembre 2016.
4. Le autorità di omologazione continuano a rilasciare l’estensione dell’omologazione ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti di cui al paragrafo 1 ai sensi della direttiva 2002/24/CE e di qualunque direttiva di cui all’, paragrafo 1. Tuttavia, tali omologazioni non sono utilizzate al fine di di ottenere un’omologazione di un veicolo completo a norma del presente regolamento.
5. In deroga alla direttiva 2002/24/CE, l’omologazione è concessa anche ai veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso relativi alle prescrizioni per la compatibilità ambientale e le prestazioni di propulsione di cui all’allegato II, parte A, entro il 31 dicembre 2015.
In tal caso, le autorità nazionali non proibiscono, limitano o impediscono l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di veicoli conformi al tipo omologato.
Storico versioni
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