Art. 69
Contestazione della competenza dei servizi tecnici
In vigore dal 15 gen 2013
Contestazione della competenza dei servizi tecnici
1. La Commissione indaga su tutti i casi che ritiene dubbi, o che siano portati alla sua attenzione in quanto tali, in relazione alla competenza di un servizio tecnico o al costante rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni applicabili e delle responsabilità che gli competono.
2. Lo Stato membro dell’autorità di omologazione designante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative al fondamento della designazione o del mantenimento della designazione del servizio tecnico in questione.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. Qualora accerti che un servizio tecnico non rispetta o non rispetta più le prescrizioni per la sua designazione, la Commissione ne informa di conseguenza lo Stato membro dell’autorità di omologazione designante, al fine di definire — in cooperazione con detto Stato membro — le misure correttive necessarie ed invita detto Stato membro ad adottare tali misure correttive, incluso, se del caso, il ritiro della designazione
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