Art. 62

Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici

In vigore dal 15 gen 2013
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici 1.   I servizi tecnici possono subappaltare alcune delle attività per cui sono stati designati ai sensi dell’, paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un’affiliata solo con il consenso dell’autorità di omologazione che li designa. 2.   Qualora subappaltino compiti specifici connessi alle categorie di attività per le quali sono stati designati oppure ricorrano a un’affiliata, i servizi tecnici garantiscono che il subappaltatore o l’affiliata soddisfino le prescrizioni di cui all’ e ne informano di conseguenza l’autorità di omologazione che li designa. 3.   I servizi tecnici si assumono l’intera responsabilità per i compiti svolti da subappaltatori o affiliate, indipendentemente dal luogo in cui questi sono stabiliti. 4.   I servizi tecnici tengono a disposizione dell’autorità di omologazione che li designa i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e dei compiti da essi svolti.
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