Art. 50
Immissione sul mercato ed entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
In vigore dal 15 gen 2013
Immissione sul mercato ed entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
1. Parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo e per la sua compatibilità ambientale non sono immessi sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione e sono vietati, a meno che abbiano ottenuto l’autorizzazione di un’autorità di omologazione a norma dell’, paragrafi 1 e 4.
2. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire un elenco di tali parti o equipaggiamenti sulla base delle informazioni disponibili, in particolare delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per quanto riguarda:
a)
la gravità dei rischi per la sicurezza o per la compatibilità ambientale di veicoli muniti delle parti o degli equipaggiamenti in questione;
b)
il possibile effetto su consumatori e costruttori nel mercato post-vendita dell’eventuale imposizione, a norma del presente articolo, di un’eventuale prescrizione di autorizzazione su parti o equipaggiamenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Il paragrafo 1 non si applica a parti o equipaggiamenti originali e a parti o equipaggiamenti omologati in conformità di uno degli atti elencati nell’allegato II, a meno che l’omologazione non riguardi aspetti diversi da quelli contemplati al paragrafo 1.
Il paragrafo 1 non si applica alle parti o agli equipaggiamenti prodotti esclusivamente per veicoli da corsa non destinati a circolare sulle strade pubbliche. Qualora parti o equipaggiamenti inclusi in un elenco stabilito mediante un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 abbiano un duplice uso e siano destinati sia alla corsa che alla circolazione su strada, non possono essere messi a disposizione del pubblico per i veicoli destinati all’uso su strada a meno che non siano conformi alle prescrizioni del presente articolo. Se del caso, la Commissione adotta disposizioni per l’identificazione delle parti o degli equipaggiamenti di cui al presente paragrafo.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni che le parti o gli equipaggiamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono soddisfare.
Tali prescrizioni possono essere basate sugli atti elencati nell’allegato II o possono consistere in un confronto tra le parti o gli equipaggiamenti con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti. In ogni caso le prescrizioni garantiscono che le parti o gli equipaggiamenti non compromettano il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:168:oj#art-50