Art. 44
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie
In vigore dal 15 gen 2013
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie
1. Alle condizioni di fine serie ed entro i termini specificati ai paragrafi 2 e 4, i veicoli conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione UE è divenuta invalida ai sensi dell’ possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione.
Il primo comma si applica solo ai veicoli nel territorio dell’Unione muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non messi a disposizione sul mercato, immatricolati né messi in circolazione prima che tale omologazione UE cessasse di essere valida.
2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli completi per un periodo di ventiquattro mesi dalla data in cui l’omologazione UE è diventata invalida e ai veicoli completati per un periodo di trenta mesi dalla stessa data.
3. Il costruttore che intende avvalersi del paragrafo 1 presenta una richiesta all’autorità nazionale di ciascuno Stato membro in cui i veicoli in questione devono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione. La richiesta specifica i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni per l’omologazione.
Entro tre mesi dal ricevimento di tale richiesta, l’autorità nazionale interessata decide se e quanti di questi veicoli possono essere immatricolati nel proprio territorio.
4. Il numero di veicoli di fine serie non supera il valore più alto tra il 10 % del numero di veicoli immatricolati nei due anni precedenti e 100 veicoli per Stato membro.
5. Una menzione speciale che definisce il veicolo come veicolo di «fine serie» è apposta sul certificato di conformità dei veicoli entrati in circolazione in base a questa procedura.
6. Gli Stati membri garantiscono che il numero dei veicoli da mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione secondo la procedura prevista dal presente articolo sia controllato in modo efficace.
7. Il presente articolo si applica solo alla cessazione della produzione dovuta allo spirare della validità dell’omologazione nel caso di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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