Art. 40
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
In vigore dal 15 gen 2013
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
1. Il costruttore può chiedere un’omologazione UE relativa a un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente comprendente nuove tecnologie o concezioni incompatibili con uno o più atti elencati nell’allegato II.
2. L’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
la domanda indica i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente incompatibili con uno o più atti elencati nell’allegato II;
b)
la domanda descrive le implicazioni per la sicurezza e l’ambiente della nuova tecnologia e le misure adottate per garantire un livello di sicurezza e di tutela dell’ambiente almeno equivalente a quello previsto dalle prescrizioni alle quali si chiede di derogare;
c)
sono presentati descrizioni e risultati delle prove in grado di dimostrare che la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta.
3. Il rilascio di tali omologazioni UE con deroghe per nuove tecnologie o concezioni è subordinato all’autorizzazione della Commissione. Tale autorizzazione è fornita sotto forma di atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. In attesa dell’autorizzazione della Commissione, l’autorità di omologazione può già rilasciare un’omologazione UE, purché provvisoria, valida solo sul territorio dello Stato membro interessato e relativa a un tipo di veicolo coperto dalla deroga richiesta. L’autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri con una nota contenente le informazioni di cui al paragrafo 2.
La natura provvisoria e la limitata validità territoriale risultano evidenti dall’intestazione del certificato di omologazione e da quella del certificato di conformità. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire modelli armonizzati per i certificati di omologazione e i certificati di conformità ai fini del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
5. Le altre autorità di omologazione possono decidere di accettare per iscritto sul loro territorio l’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 4.
6. Se del caso, l’autorizzazione della Commissione di cui al paragrafo 3 specifica anche eventuali restrizioni cui è sottoposta. In ogni caso l’omologazione ha una validità minima di trentasei mesi.
7. Se la Commissione decide di rifiutare l’autorizzazione, l’autorità di omologazione informa immediatamente il titolare dell’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 4 che quest’ultima sarà revocata sei mesi dopo la data del rifiuto della Commissione.
Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità dell’omologazione provvisoria prima della cessazione della validità possono essere immessi sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione negli Stati membri che hanno accettato l’omologazione provvisoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:168:oj#art-40