Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002

In vigore dal 15 gen 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002 Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è così modificato: 1) gli articoli da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: « Obiettivi 1.   Il presente regolamento istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (“l’Agenzia”), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima, di protezione marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi, della relativa azione di intervento, nonché un intervento contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio. 2.   A tal fine, l’Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nei settori menzionati al paragrafo 1 del presente articolo entro i limiti dei compiti fondamentali stabiliti nell’ e, come e quando applicabile, dei compiti accessori di cui all’articolo 2 bis, in particolare al fine di aiutare gli Stati membri e la Commissione ad applicare correttamente i pertinenti atti giuridici dell’Unione. Per quanto riguarda il settore dell’intervento contro l’inquinamento, l’Agenzia fornisce assistenza operativa solo su richiesta dello Stato o degli Stati colpiti. 3.   Fornendo l’assistenza prevista al paragrafo 2, l’Agenzia contribuisce, se del caso, all’efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da facilitare la creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere. Compiti fondamentali dell’Agenzia 1.   Per assicurare che gli obiettivi indicati all’ siano realizzati in modo appropriato, l’Agenzia svolge i compiti fondamentali elencati nel presente articolo. 2.   L’Agenzia assiste la Commissione: a) nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare i pertinenti atti giuridici dell’Unione, con particolare riguardo all’evoluzione della normativa internazionale; b) nell’efficace attuazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell’Unione, in particolare svolgendo le visite e le ispezioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento e fornendo assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (*1). A tale riguardo, essa può fornire suggerimenti alla Commissione per eventuali miglioramenti di tali atti giuridici vincolanti; c) nell’analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti agli obiettivi dell’Agenzia; ciò può includere l’identificazione di possibili misure con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici; d) nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione negli atti legislativi dell’Unione relativamente agli obiettivi dell’Agenzia. 3.   L’Agenzia collabora con gli Stati membri per: a) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza degli Stati membri; b) sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi operativi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica, per la costituzione della capacità nazionale necessaria per l’attuazione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione; c) fornire, su richiesta di uno Stato membro, le opportune informazioni risultanti dalle ispezioni di cui all’articolo 3 al fine di sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (*2), fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera; d) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, gli interventi antinquinamento in caso di inquinamento provocato dalle navi nonché di inquinamento marino provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio, quando è stata formulata una richiesta dello Stato membro colpito sotto l’autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d’intervento antinquinamento appropriati, nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. Se del caso, le richieste di attivazione di azioni antinquinamento sono presentate attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio (*3). 4.   L’Agenzia facilita la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione: a) nel settore della sorveglianza del traffico cui si applica la direttiva 2002/59/CE, l’Agenzia promuove in particolare la cooperazione tra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate, nonché sviluppa e rende operativi il centro dati dell’Unione europea per l’identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro dati europeo LRIT) e il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui agli articoli 6 ter e 22 bis di detta direttiva nonché il sistema per lo scambio di dati marittimi per l’identificazione e il tracciamento internazionale a lungo raggio delle navi, conformemente all’impegno preso in seno all’Organizzazione marittima internazionale (“IMO”); b) fornendo, su richiesta e fatto salvo il diritto nazionale e dell’Unione, la posizione della nave e i dati di osservazione della terra pertinenti alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell’Unione competenti nell’ambito dei rispettivi mandati per facilitare l’adozione di misure contro la minaccia di pirateria o di azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell’Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore dei trasporti marittimi, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità delle procedure che devono essere stabilite dal consiglio di amministrazione o dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, a seconda dei casi. La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi è subordinata all’autorizzazione dello Stato di bandiera interessato; c) nel settore delle indagini sui sinistri e gli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (*4); l’Agenzia, se richiesto dagli Stati membri interessati e supponendo che non sorgano conflitti di interesse, fornisce assistenza operativa a detti Stati membri in relazione alle indagini relative a sinistri gravi o molto gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi alla sicurezza al fine di identificarne il valore aggiunto a livello di Unione in termini di conoscenze pertinenti acquisite. Sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, in conformità dell’articolo 17 della direttiva 2009/18/CE, l’Agenzia elabora una sintesi annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi; d) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, per consentire alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi e valutare l’efficacia e l’efficienza a livello di costi delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l’Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (*5); e) raccogliendo e analizzando dati sui marittimi forniti e usati conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (*6); f) facilitando l’identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l’applicazione delle relative sanzioni conformemente alla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (*7); g) riguardo all’inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio, utilizzando il servizio europeo di sorveglianza satellitare che permette di rilevare chiazze di idrocarburi (CleanSeaNet) per monitorare la portata e l’impatto ambientale di tale inquinamento; h) fornendo agli Stati membri e alla Commissione l’assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell’IMO, dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), per quanto concerne la navigazione, del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d’approdo (“MoU di Parigi”) e di altre organizzazioni regionali competenti cui l’Unione ha aderito, per quanto concerne le materie di competenza dell’Unione; i) riguardo all’attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (*8), in particolare facilitando la trasmissione elettronica dei dati tramite SafeSeaNet e sostenendo lo sviluppo di un’interfaccia unica. 5.   L’Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l’organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell’Unione, agli Stati candidati all’adesione all’Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. L’Agenzia può inoltre fornire assistenza in caso di inquinamento provocato dalle navi, nonché di inquinamento marino provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione, in linea con il meccanismo di protezione civile dell’UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, e in analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino. Articolo 2 bis Compiti accessori dell’Agenzia 1.   Fatti salvi i compiti fondamentali di cui all’, l’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, ove appropriato, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività dell’Unione indicate ai paragrafi 2 e 3 relative agli obiettivi dell’Agenzia, nella misura in cui quest’ultima abbia competenze e strumenti consolidati e riconosciuti. I compiti accessori stabiliti nel presente articolo sono: a) creare un valore aggiunto comprovato; b) evitare la duplicazione degli sforzi; c) essere nell’interesse della politica dell’Unione in materia di trasporti marittimi; d) non pregiudicare i compiti fondamentali dell’Agenzia; e e) non ledere i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo. 2.   L’Agenzia assiste la Commissione: a) nel contesto dell’attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (*9), contribuendo all’obiettivo del conseguimento di un buono status ambientale delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali SafeSeaNet e CleanSeaNet; b) fornendo assistenza tecnica in relazione alle emissioni di gas a effetto serra delle navi, in particolare seguendo gli sviluppi internazionali in atto; c) per quanto riguarda il programma “Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza” (GMES), nel promuovere l’utilizzo dei dati e servizi GMES per scopi marittimi, nel contesto del quadro di governance del GMES; d) nello sviluppo di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo UE; e) per quanto riguarda gli impianti mobili offshore per l’estrazione di gas e di petrolio, nell’esaminare i requisiti dell’IMO e nel raccogliere informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l’ambiente marino; f) fornendo informazioni pertinenti riguardo agli organismi di classificazione delle navi della navigazione interna conformemente alla direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (*10). Tali informazioni fanno altresì parte delle relazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento. 3.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri: a) nell’esame della fattibilità e dell’attuazione di politiche e progetti a sostegno della creazione dello spazio marittimo europeo senza barriere, quali il concetto della cintura blu ed e-Maritime nonché le autostrade del mare. Ciò è realizzato in particolare esplorando funzionalità supplementari per SafeSeaNet, fatto salvo il ruolo del gruppo direttivo di alto livello istituito conformemente alla direttiva 2002/59/CE; b) esplorando, insieme alle autorità competenti per il sistema dei servizi d’informazione fluviale, la possibilità di condivisione delle informazioni tra tale sistema e i sistemi per lo scambio di dati sul trasporto marittimo in base alla relazione prevista dall’articolo 15 della direttiva 2010/65/UE; c) facilitando lo scambio volontario di migliori prassi in materia di istruzione e formazione marittime nell’Unione e fornendo informazioni sui programmi di scambio dell’Unione attinenti alla formazione marittima, rispettando nel contempo pienamente l’articolo 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Articolo 3 Visite presso gli Stati membri e ispezioni 1.   Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell’adempimento degli obblighi imposti dal TFUE, in particolare la verifica dell’effettiva applicazione del pertinente diritto dell’Unione, l’Agenzia effettua visite negli Stati membri conformemente alla metodologia stabilita dal consiglio di amministrazione. 2.   L’Agenzia informa in tempo utile della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l’identità dei funzionari autorizzati, la data di inizio della visita e la durata prevista. I funzionari dell’Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo dell’Agenzia, dalla quale risultano l’oggetto e lo scopo della missione. 3.   L’Agenzia svolge ispezioni per conto della Commissione come previsto dagli atti giuridici vincolanti dell’Unione per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall’Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (*11), nonché la formazione e la certificazione della gente di mare nei paesi terzi conformemente alla direttiva 2008/106/CE. 4.   A conclusione di ciascuna visita o ispezione, l’Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato. 5.   Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l’Agenzia esamina le relazioni redatte nell’ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l’efficacia e l’efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L’Agenzia presenta le analisi alla Commissione per l’ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro. (*1)   GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6." (*2)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47." (*3)   GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9." (*4)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114." (*5)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57." (*6)   GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33." (*7)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11." (*8)   GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1." (*9)   GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19." (*10)   GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1." (*11)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.»;" 2) all’articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2, ivi comprese, se del caso, le modalità relative alla consultazione con gli Stati membri, ove appropriato, prima della pubblicazione delle informazioni. 4.   Le informazioni raccolte e trattate dalla Commissione e dall’Agenzia conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (*12) e l’Agenzia adotta le misure necessarie per garantire il trattamento sicuro delle informazioni riservate. (*12)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;" 3) l’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l’accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell’Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.»; 4) l’articolo 10, paragrafo 2, è così modificato: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) adotta la relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e la trasmette entro il 15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. L’Agenzia trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni riguardanti il risultato delle procedure di valutazione;» b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) nell’ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina e approva le richieste di assistenza alla Commissione, di cui all’, paragrafo 2, lettera d), le richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all’, paragrafo 3, e le richieste di assistenza tecnica, di cui all’, paragrafo 5, nonché le richieste di assistenza di cui all’articolo 2 bis; c bis) esamina e adotta una strategia pluriennale per l’Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del parere scritto della Commissione; c ter) esamina e adotta il piano pluriennale di politica del personale dell’Agenzia; c quater) esamina il progetto di intese amministrative di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b bis);» c) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell’articolo 3. Qualora la Commissione si esprima, entro quindici giorni dalla data dell’adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all’unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;» d) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle constatazioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;» e) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi dipartimento di cui all’articolo 16;» f) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) riesamina l’esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) del presente paragrafo e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi (*13); (*13)   GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.»;" g) è aggiunta la lettera seguente: «m) designa un osservatore tra i suoi membri per seguire la procedura di selezione della Commissione per la nomina del direttore esecutivo.»; 5) l’articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente: «I membri del consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo di cui all’. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.»; 6) all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell’ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Norme dettagliate per l’applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno.»; 7) l’articolo 15 è così modificato: a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) elabora la strategia pluriennale dell’Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio, tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti espressi dai membri del consiglio di amministrazione; a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell’Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno quattro settimane prima della riunione corrispondente del consiglio; a ter) elabora il programma di lavoro annuale, con l’indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell’Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio, tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti espressi dai membri del consiglio di amministrazione. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c); b) decide dell’esecuzione delle visite ed ispezioni di cui all’articolo 3, previa consultazione della Commissione e seguendo la metodologia per le visite definita dal consiglio di amministrazione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera g); b bis) può concludere accordi amministrativi con altri organismi operanti negli stessi settori dell’Agenzia purché il progetto di accordo sia stato sottoposto per consultazione al consiglio di amministrazione e a condizione che quest’ultimo non vi si opponga entro quattro settimane.»; b) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell’Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, d’accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, appositi indicatori di efficacia atti a consentire un’effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell’Agenzia venga regolarmente adattata all’evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base il direttore esecutivo elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone all’esame del consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all’esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell’Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell’ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di valutazione conforme a criteri professionali riconosciuti;» c) al paragrafo 2, la lettera g) è soppressa. d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il direttore esecutivo riferisce, a seconda dei casi, al Parlamento europeo o al Consiglio sull’espletamento dei suoi compiti. In particolare presenta lo stato dei lavori riguardo alla preparazione della strategia pluriennale e del programma di lavoro annuale.»; 8) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Nomina e revoca del direttore esecutivo e dei capi dipartimento 1.   Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata per un periodo di cinque anni, in base al merito e alla provata competenza in campo amministrativo e gestionale, nonché alla provata esperienza nei settori di cui all’, sentito il parere dell’osservatore di cui all’articolo 10. Il direttore esecutivo è nominato da un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione a seguito di un concorso generale, previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse per il posto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su altri organi d’informazione. Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima. Il consiglio di amministrazione delibera in merito alla revoca, su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione sulla nomina o sulla revoca con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. 2.   Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo una volta per un massimo di quattro anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore. 3.   Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi dipartimento. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei capi dipartimento ne fa le veci. 4.   I capi dipartimento sono nominati in base ai meriti e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale nonché alla competenza e all’esperienza professionale acquisite nei settori di cui all’. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.»; 9) l’articolo 18 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) diritti e corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione e/o altri servizi forniti dall’Agenzia.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell’organico.»; c) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (“autorità di bilancio”) insieme al progetto di bilancio generale dell’Unione europea. 8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea che essa trasmette all’autorità di bilancio conformemente all’articolo 314 TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell’Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale.»; d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale.»; 10) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Valutazione 1.   A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull’attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell’Agenzia ogni informazione che quest’ultima giudichi pertinente per tale valutazione. 2.   La valutazione esamina l’impatto del presente regolamento nonché l’utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l’efficacia dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, essa vaglia l’eventuale necessità di modificare i compiti dell’Agenzia. Il consiglio di amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate. 3.   La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati. Se necessario, è accluso anche un piano d’azione completo di calendario.»; 11) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 22 bis Relazione sull’andamento dei lavori Entro il 2 marzo 2018 e tenendo conto della relazione di valutazione di cui all’articolo 22, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui indica in che modo l’Agenzia ha svolto i compiti supplementari assegnatile dal presente regolamento al fine di individuare un’efficienza ancora maggiore e, ove necessario, se sia il caso di modificare i suoi obiettivi e compiti.»; 12) l’articolo 23 è soppresso.
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