Art. 13

Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti

In vigore dal 7 gen 2013
Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti 1.   Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure: a) l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale l’impianto di quarantena riconosciuto; b) dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato V, punto 2, e si eseguono le relative analisi; c) è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l’impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto. 2.   Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’impianto di quarantena riconosciuto in questione, di cui al paragrafo 1, si adottano le seguenti misure: a) tutti i volatili e i volatili sentinella nell’impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti; b) l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato; c) nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione. 3.   Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella di un’unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure: a) l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta; b) dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato V, punto 2, e si eseguono le relative analisi; c) è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto. 4.   Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione, di cui al paragrafo 3, si adottano le seguenti misure: a) tutti i volatili e i volatili sentinella nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti; b) l’unità coinvolta è pulita e disinfettata; c) vengono prelevati i seguenti campioni: i) nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato V, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure ii) nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per l’esame virologico, secondo quanto enunciato nell’allegato V, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; d) nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.
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