Art. 1
Deroga al regolamento (CE) n. 73/2009
In vigore dal 21 dic 2012
Deroga al regolamento (CE) n. 73/2009
In deroga all’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo può, entro [il giorno successivo alla data di pubblicazione nella GU, data da inserire a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni], rivedere la decisione adottata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e modificare, con effetto per il 2012, il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del medesimo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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