Art. 15
Trattamento dei dati e tenuta dei registri nel SIS II centrale
In vigore dal 20 dic 2012
Trattamento dei dati e tenuta dei registri nel SIS II centrale
1. La banca dati del SIS II centrale è disponibile ai fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri.
2. Il SIS II centrale assicura i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati del SIS 1+, l’aggiornamento in linea delle copie nazionali dell’N.SIS II, la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali dell’N.SIS II e la banca dati del SIS II centrale nonché le operazioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali dell’N.SIS II.
3. Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell’ambito del SIS II centrale siano registrati per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, l’integrità e la sicurezza dei dati.
4. I registri riportano, in particolare, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e la denominazione dell’autorità competente responsabile del trattamento dei dati.
5. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 3 e sono cancellati non prima di un anno e al più tardi tre anni dopo la loro creazione.
6. I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per le procedure di controllo già in corso.
7. Le autorità competenti di cui agli articoli 60, paragrafo 1, e 61, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI, incaricate di verificare la legittimità di un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l’integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso, conformemente alle disposizioni della decisione 2007/533/GAI, a tali registri nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro compiti.
Storico versioni
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