Art. 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

In vigore dal 20 dic 2012
Disposizioni speciali in materia di ripartizione La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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