Art. 23
Meccanismi per assicurare la disponibilità dei dati
In vigore dal 19 dic 2012
Meccanismi per assicurare la disponibilità dei dati
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente intende utilizzare per facilitare l’accesso alle informazioni ai sensi dell’articolo 81, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla trasparenza e la disponibilità di dati, nonché:
a)
la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il repertorio di dati sulle negoziazioni intende utilizzare per facilitare l’accesso del pubblico ai dati ivi contenuti a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, e la frequenza degli aggiornamenti, nonché una copia dei manuali e delle politiche interne specifici;
b)
la descrizione delle risorse, dei metodi e delle strutture che il repertorio di dati sulle negoziazioni intende utilizzare per facilitare l’accesso delle autorità competenti alle proprie informazione, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la frequenza degli aggiornamenti e i controlli e le verifiche che il repertorio di dati sulle negoziazioni può stabilire per il processo di filtraggio dell’accesso, nonché una copia dei manuali e delle procedure interne specifici;
c)
la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il repertorio di dati sulle negoziazioni intende utilizzare per facilitare l’accesso delle parti del contratto alle proprie informazioni, a norma dell’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, e la frequenza degli aggiornamenti, nonché una copia dei manuali e delle politiche interne specifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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