Art. 1

Identificazione, status giuridico e categorie di derivati

In vigore dal 19 dic 2012
Identificazione, status giuridico e categorie di derivati 1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni indica il richiedente e le attività che esso intende svolgere e che ne impongono la registrazione come repertorio. 2.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene in particolare le seguenti informazioni: a) la denominazione sociale del richiedente e l’indirizzo della sede legale nell’Unione; b) un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell’ambito di attività del richiedente, valido alla data in cui è stata presentata la domanda; c) informazioni sulle categorie di derivati per le quali il richiedente presenta domanda di registrazione; d) gli atti costitutivi e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni; e) i verbali della riunione in cui il consiglio ha approvato la domanda; f) il nominativo e i recapiti delle persone responsabili della conformità o di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità per il richiedente; g) il programma delle operazioni, comprendente l’indicazione dell’ubicazione delle principali attività; h) l’identificazione di eventuali controllate e, se del caso, la struttura del gruppo; i) i servizi diversi da quelli legati alla funzione di repertorio che il richiedente intende fornire; j) informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio. 3.   Su richiesta dell’Aesfem, i richiedenti le trasmettono anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti di cui agli articoli da 56 a 59 del regolamento (UE) n. 648/2012 e consentano all’Aesfem di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare. 4.   Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.
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Identificazione, status giuridico e categorie di derivati (Art. 1 Regolamento (UE) 2013/150) — Testo vigente | Portale Normativo