Art. 2

Operazioni compensate

In vigore dal 19 dic 2012
Operazioni compensate 1.   Se un contratto in essere è successivamente compensato da una controparte centrale, la compensazione è segnalata come modifica del contratto in essere. 2.   Quando un contratto è concluso in una sede di negoziazione ed è compensato da una controparte centrale, per cui una controparte non è a conoscenza dell’identità dell’altra controparte, la controparte segnalante indica come sua controparte la controparte centrale.
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