Art. 1
Formato dei dati
In vigore dal 19 dic 2012
Formato dei dati
1. Le controparti centrali conservano i dati di cui all’articolo 13 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, per ogni contratto da esse trattato, nel formato di cui alla tabella 1 dell’allegato.
2. Le controparti centrali conservano i dati di cui all’articolo 14 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, per ogni posizione, nel formato di cui alla tabella 2 dell’allegato.
3. Le controparti centrali conservano i dati di cui all’articolo 15 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, per le attività connesse all’attività d’impresa e all’organizzazione interna, nel formato di cui alla tabella 3 dell’allegato.
4. Le controparti centrali trasmettono all’autorità competente i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in un formato che consenta la trasmissione diretta dei dati tra la controparte centrale e l’autorità competente. Le controparti centrali instaurano la trasmissione diretta dei dati entro sei mesi dalla richiesta dell’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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