Art. 1
Procedimento speciale per la fissazione dei TAC
In vigore dal 19 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato:
1)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Procedimento speciale per la fissazione dei TAC
1. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 7, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda sono fissati al livello indicato dai pareri scientifici. Tuttavia, se il livello indicato dai pareri scientifici è superiore di oltre il 20 % ai TAC dell'anno precedente, essi sono fissati a un livello superiore del 20 % rispetto ai TAC dell'anno precedente o, se il livello indicato dai pareri scientifici è inferiore di oltre il 20 % rispetto ai TAC dell'anno precedente, sono fissati a un livello inferiore del 20 % rispetto ai TAC dell'anno precedente.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora i pareri scientifici indichino che non sia opportuna la pesca diretta e che:
a)
le catture accessorie debbano essere minimizzate o ridotte al minimo livello possibile; e/o
b)
le catture di merluzzo bianco debbano essere ridotte al minimo livello possibile,
il Consiglio può decidere di non applicare un adeguamento annuale al TAC nell'anno o negli anni successivi, a condizione che i TAC siano fissati solo per le catture accessorie.
3. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 8, i TAC per lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale sono fissati applicando, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che in esito alle consultazioni con la Norvegia non sia convenuto un livello diverso di TAC.
4. Qualora i pareri scientifici indichino che l'applicazione delle norme di cui all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, non risulta idonea al raggiungimento degli obiettivi del piano, il Consiglio, nonostante le succitate disposizioni, può decidere in merito a un livello di TAC alternativo.»;
2)
l'articolo 12 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per i gruppi di sforzo aggregati le cui catture cumulate in percentuale, calcolate ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono pari o superiori al 20 %, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:
a)
nei casi in cui si applicano gli articoli 7 o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;
b)
nei casi in cui si applica l'articolo 9, applicando allo sforzo di pesca la stessa percentuale di adeguamento applicata al TAC rispetto all'anno precedente.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«6. In deroga al paragrafo 4 il Consiglio, qualora lo sforzo di pesca massimo ammissibile sia stato ridotto per quattro anni consecutivi, può decidere di non applicare un adeguamento annuale allo sforzo di pesca massimo ammissibile dell'anno o degli anni successivi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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