Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale
In vigore dal 17 dic 2012
Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale
1. Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti:
a)
il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; o
b)
se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo.
2. Se sono iscritte due o più persone nel registro europeo dei brevetti in qualità di co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente indicato per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente successivo indicato secondo l’ordine di iscrizione. Se il paragrafo 1, lettera a), non si applica a nessuno dei co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera b), si applica di conseguenza.
3. Se il richiedente non aveva la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario ai fini del paragrafo 1 o 2, il brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l’Organizzazione europea dei brevetti, conformemente all’, paragrafo 1, della CBE.
4. L’acquisizione di un diritto non può dipendere dall’iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
eli:reg:2012:1257:oj#art-7
In sintesi
Il brevetto europeo con effetto unitario è trattato come un brevetto nazionale dello Stato partecipante in cui il richiedente aveva residenza o sede principale al momento della domanda. Se non vi era residenza o sede principale, si fa riferimento allo Stato in cui il richiedente aveva una sede di attività. In presenza di più richiedenti, si segue l'ordine di iscrizione nel registro europeo dei brevetti. Se il titolare non aveva alcuna sede o residenza negli Stati partecipanti, il brevetto è considerato come brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti. Infine, l'acquisizione di un diritto non può essere subordinata all'iscrizione in un registro nazionale.
Perché esiste questa norma
La norma serve a stabilire a quale legge nazionale assimilare il brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà, garantendo un unico regime applicabile in tutti gli Stati membri partecipanti.
A chi si applica
Si applica ai richiedenti, co-richiedenti e titolari di brevetti europei con effetto unitario negli Stati membri partecipanti.
Esempio pratico
Un'impresa con sede principale in uno Stato membro partecipante deposita una domanda di brevetto europeo con effetto unitario. In quanto bene di proprietà, il brevetto sarà considerato in tutti gli Stati partecipanti come un brevetto nazionale di quello specifico Stato membro.
Domande frequenti
Cosa succede se ci sono più co-richiedenti per lo stesso brevetto?Si applicano i criteri di residenza o sede principale considerando il primo co-richiedente iscritto nel registro europeo dei brevetti; se ciò non è possibile, si passa in ordine a quelli successivi, e in subordine si verifica la presenza di una sede di attività.
Come viene considerato il brevetto se il richiedente non ha residenza o sedi negli Stati membri partecipanti?In questo caso, il brevetto europeo con effetto unitario è considerato come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.
È necessario iscrivere il brevetto in un registro nazionale per acquisire un diritto?No, il testo stabilisce espressamente che l'acquisizione di un diritto non può dipendere dall'iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.