Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«Stato membro partecipante», uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in virtù della decisione 2011/167/UE, o in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, al momento in cui è effettuata la richiesta di effetto unitario di cui all’;
b)
«brevetto europeo», un brevetto concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti («UEB») secondo le norme e le procedure stabilite nella CBE;
c)
«brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù del presente regolamento;
d)
«registro europeo dei brevetti», il registro tenuto dall’UEB ai sensi dell’articolo 127 della CBE;
e)
«registro per la tutela brevettuale unitaria», il registro facente parte del registro europeo dei brevetti in cui sono registrati l’effetto unitario e qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione di un brevetto europeo con effetto unitario;
f)
«bollettino europeo dei brevetti», la pubblicazione periodica stabilita nell’articolo 129 della CBE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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