Art. 1
In vigore dal 14 dic 2012
Il testo dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 802/2010 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l’EMSA pubblica e aggiorna quotidianamente sul suo sito web pubblico le informazioni seguenti:
a)
l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza è stato molto basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi;
b)
l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza è stato basso o molto basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi;
c)
l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza è stato basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:1205:oj#art-1