Art. 2

In vigore dal 13 dic 2012
1.   Le società applicano le modifiche di cui all', punti 1) e 2) a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o in data successiva. 2.   Le società applicano le modifiche di cui all', punto 3), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o in data successiva. 3.   Le società applicano le modifiche di cui all', punto 4), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o luglio 2011 o in data successiva.
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