Art. 1

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Al fine di attuare l’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione e il protocollo sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, e che stabiliscono tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell’Unione, della parte di contingenti tariffari assegnati alle esportazioni verso l’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 conservano gli effetti giuridici delle misure transitorie adottate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012.
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