Art. 4

Valutazione della conformità

In vigore dal 12 dic 2012
Valutazione della conformità 1.   Le procedure applicabili per la valutazione della conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa. 2.   Ai fini della valutazione della conformità a norma dell’ della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico: a) contiene una copia delle informazioni sul prodotto fornite in conformità dell’allegato III, parte 3, del presente regolamento; b) integra la documentazione tecnica con le eventuali ulteriori informazioni che devono essere presenti negli allegati I, III e IV; c) specifica almeno una combinazione realistica di impostazioni e condizioni di prodotto alle quali detto prodotto rispetta il presente regolamento.
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