Art. 4
Valutazione della conformità
In vigore dal 12 dic 2012
Valutazione della conformità
1. Le procedure applicabili per la valutazione della conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione della conformità a norma dell’ della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico:
a)
contiene una copia delle informazioni sul prodotto fornite in conformità dell’allegato III, parte 3, del presente regolamento;
b)
integra la documentazione tecnica con le eventuali ulteriori informazioni che devono essere presenti negli allegati I, III e IV;
c)
specifica almeno una combinazione realistica di impostazioni e condizioni di prodotto alle quali detto prodotto rispetta il presente regolamento.
Storico versioni
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