Art. 1

In vigore dal 12 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato: 1) l’, paragrafo 7, è così modificato: a) alla lettera c), penultima frase, le parole «entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta» sono sostituite dalle seguenti: «di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall’avvio dell’inchiesta»; b) è aggiunta la lettera seguente: «d) Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell’articolo 17, l’accertamento di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo è limitato alle parti incluse nell’esame e ai produttori che ricevono un trattamento individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3.»; 2) all’articolo 9, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell’articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell’esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell’, paragrafi da 1 a 6, o dell’, paragrafo 7, lettera a).»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/1168 — Testo vigente | Portale Normativo