Art. 2

In vigore dal 11 dic 2012
1.   Le società applicano le modifiche di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci alla data di entrata in vigore del presente regolamento o successivamente. 2.   Le società applicano l’IFRS 13, l’IFRIC 20 e le conseguenti modifiche di cui all’, paragrafo 1, lettere da d) a g), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o in data successiva.
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